Guida Normativa

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In Italia detenere o portare un'arma non è un diritto, ma un'eccezione alla regola.

Nel sistema giuridico italiano — a differenza di altri ordinamenti stranieri — non esiste alcun diritto assoluto o costituzionalmente garantito alla detenzione e al porto d’armi.

Il nostro ordinamento si fonda su un principio cardine: il divieto generale di portare armi (sancito dall'art. 699 del Codice Penale e dall'art. 4 della Legge 110/1975). Di conseguenza, il rilascio di un porto d'armi o la concessione di una licenza da parte dell'Autorità Amministrativa costituiscono un’eccezione straordinaria e derogatoria a questo divieto generale, subordinata al rigoroso rispetto della legge e al possesso di stringenti requisiti morali, psicofisici e di condotta.

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Il "Labirinto" della Normativa sulle Armi

Dimenarsi all'interno della legislazione italiana in materia di armi, munizioni ed esplosivi rappresenta una delle sfide più complesse nell'ambito del diritto amministrativo e penale.

Negli ultimi decenni, il legislatore è intervenuto a più riprese stratificando leggi, decreti ministeriali, recepimenti di direttive europee e trattati internazionali. Un vero e proprio "labirinto normativo" dove una semplice inosservanza formale, una mancata comunicazione o l'errata interpretazione di un circolare ministeriale possono comportare la revoca immediata dei titoli di polizia, il divieto prefettizio di detenzione (art. 39 TULPS) o pesanti conseguenze di natura penale.

  • Legge n.100/1958 – Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza;

  • Legge n.895/1967 – Disposizioni per il controllo delle armi;

  • Legge n.694/1974 – Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili;

  • Legge n.110/1975 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

  • D.M. 14 aprile 1982 – Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica;

  • Legge n.85/1986 – Norme in materia di armi per uso sportivo;

  • Legge n.36/1990 – Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;

  • Legge n.185/1990 – Norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

  • D.lgs. n.527/1992 – Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;

  • Legge n.496/1995 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

  • Legge n.374/1997 – Norme per la messa al bando delle mine antipersona;

  • D.M. 2 ottobre 1998 – Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona;

  • Legge n.420/2000 – Adesione della Repubblica italiana alla convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991;

  • D.M. n.362/2001 – Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi;

  • Legge n.95/2011 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno;

  • D.lgs. n.121/2013 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n.204.